Coronavirus e Datore di Lavoro: quali cautele deve adottare fino al 03/04/2020 – aggiornamento del 12/03/2020
Circolare servizi di prevenzione e protezione aziendale – 12/03/2020
Aggiornamento circolari 24/02/2020 e 10/03/2020
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Il nuovo decreto del presidente del consiglio (Dpcm) Giuseppe Conte che entra in vigore il 12 marzo 2020, introduce ulteriori restrizioni per la prevenzione dalla pandemia da coronavirus 2019-nCOV estese all’intero territorio nazionale ma ormai di rilevanza internazionale. Vi rimandiamo alle nostre circolari del 24/02/2020 e 10/03/2020 per le misure di protezione da attuare.
L’art. 1 del nuovo Dpcm indica le seguenti sospensioni:
“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (es. lavanderie industriali).
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
JRS CONSULTING ha adottato la forma di lavoro a distanza abbracciando la politica del #iorestoacasa, i tecnici sono comunque raggiungibili per email e telefonicamente per ogni confronto o chiarimento.
Ricordiamo inoltre che sono attivabili corsi FAD in materia di salute e sicurezza sul lavoro al bisogno.
Si raccomanda alle aziende clienti di dare massima diffusione di quanto riportato anche mediante affissione in bacheca o distribuzione ai lavoratori.