COS’E’?
Con l’acronimo
R.E.N.T.Ri si intende il NUOVO registro DIGITALE, previsto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152 del 2006, su cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del Sistema delle Camere di Commercio, fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la gestione in modalità TELEMATICA del Registro cronologico di carico/scarico, dei Formulari di identificazione dei rifiuti e del MUD.
DATA DI ATTIVAZIONE
L’accesso all’area Operatori sarà attivato a partire dal
15 dicembre 2024 sul portale
https://www.rentri.gov.it
CHI DEVE ISCRIVERSI?
L’accesso all’area è riservato alle imprese, agli enti ed altri soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e a coloro che intendano volontariamente aderirvi.
I soggetti obbligati sono:
- Imprese ed enti che effettuano il trattamento dei rifiuti
- Produttori di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
- Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Inoltre, con riferimento ai
rifiuti non pericolosi, il decreto rimanda all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g)* con più di 10 dipendenti.
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
- Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi
*Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
- c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Possono iscriversi per operare come
delegati dei produttori:
- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societaà di servizi di diretta emanazione delle stesse,
- gestore del servizio di raccolta,
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/2006.
I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all’iscrizione e la trasmissione dei dati.
Non sono, invece, tenuti ad iscriversi:
- Imprese ed enti che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali, derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie (art. 184, c. 3, lettere c), d) e g)
- Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:
- nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- nell’ambito delle attività commerciali;
- nell’ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie
- veicoli fuori uso
ENTRO QUANDO ISCRIVERSI?
Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono al Rentri:
operatori professionali e grandi imprese
- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti
- Delegati
Dal 13 febbraio 2025:
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitalecon il nuovo modello
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- se trasportatori, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo
Dal 13 febbraio 2026:
- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
- se impianti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale
Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono al Rentri:
imprese da 11 a 50 dipendenti
- Imprese/enti produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque tra 11 e fino a 50 dipendenti compresi
Dal 13 febbraio 2025:
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceocon il nuovo modello vidimato presso la CCIAA di competenza
- emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
Dalla data di iscrizione:
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
Dal 13 febbraio 2026:
- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono al Rentri:
tutte le altre imprese obbligate
- Imprese/enti produttori di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10
- altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese
Dal 13 febbraio 2025:
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceocon il nuovo modello vidimato presso la CCIAA di competenza
- emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
Dalla data di iscrizione:
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
Dal 13 febbraio 2026:
- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
GESTIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Dal 13 febbraio 2025 e fino all’iscrizione
Obbligo per tutti dell’utilizzo dei
nuovi modelli cartacei con vidimazione presso la CCIAA, fino alla data della propria iscrizione al RENTRI.
IMPORTANTE! Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare gli attuali modelli cartacei di registro cronologico di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998 c.d. “vecchi”, anche se già vidimati.
A partire dalla data di iscrizione di ciascun operatore
Saranno in vigore
solo i
nuovi registri di carico e scarico tenuti in modalità digitale che dovranno essere
vidimati digitalmente tramite RENTRI.
Dal 4 novembre 2024
Si potranno
vidimare i nuovi modelli cartacei presso la CCIAA di competenza, il cui format sarà scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 NOVEMBRE 2024.
Rientrano in questa situazione:
- Imprese o enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
- Imprese o enti produttori di rifiuti pericolosi con dipendenti fino a 10 ma anche il soggetto non rientrante in organizzazione di ente o impresa che si dovrà iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
IMPORTANTE! Al fine di evitare i costi di vidimazione e il passaggio ad un nuovo format di registro manuale per soli sei mesi si consiglia di effettuare l’iscrizione al RENTRI dal 15 dicembre 2024 in modo da poter partire con il nuovo sistema già dal 01.01.2025.
GESTIONE DEI FORMULARI DEI RIFIUTI
Dal 23 gennaio 2025
Sarà possibile
effettuare la vidimazione digitale del nuovo modello di FIR cartaceo, tramite i servizi forniti dal RENTRI
Dal 13 febbraio 2025
Entra in vigore il
nuovo modello di FIR cartaceo con vidimazione esclusivamente digitale, per tutti gli operatori.
Tutti i produttori emettono il
FIR con i nuovi modelli cartacei. L’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i
soggetti non iscritti, che dovranno
registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Dal 13 febbraio 2026
Entra in vigore il
FIR in formato digitale con vidimazione digitale per tutti gli iscritti al RENTRI.
Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:
- i sistemi gestionali degli operatori
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.
Dal 13 febbraio 2026:
- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale
- se impianti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale
COME ACCEDERE
L’accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione
- SPID per persona fisica
- SPID per persona giuridica
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- Carta di Identità Elettronica (CIE)
Nel caso di dispositivi di identità digitale intestati a persona fisica, questa deve avere poteri per rappresentare l’impresa oppure deve essere stata incaricata ad operare dall’impresa o dall’ente o dall’organizzazione tramite apposita procedura.
Per l’iscrizione occorre inserire:
- le unità locali dove l’operatore svolge l’attività (nel caso di imprese, le unità locali vengono attinte dal Registro Imprese, ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti)
- le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta). Le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l’Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero, ma possono essere integrate o aggiornate dall’operatore.
I dati forniti in sede di iscrizione possono essere aggiornati in qualsiasi momento.
PAGAMENTI
A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi, tramite PagoPA:
- Diritto di segreteriapari a 10€
- Contributo annualediversificato in relazione a:
- Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano € 100 il primo anno e € 60 per ogni annualità successiva
- Imprese o enti produttori di rifiuti con più di 11 e fino a 50 dipendenti compresi versano € 50il primo anno e € 30 per ogni annualità successiva
- Imprese o enti produttori di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti versano € 15il primo anno e € 10 per ogni annualità successiva
Il versamento del contributo annuale dovrà essere effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il
30 aprile di ogni anno. I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).